Tasse sulla casa

Quest’anno sono entrate in vigore nuove tasse sulla casa grazie all'introduzione della IUC, l’imposta unica comunale che si compone di Tasi, Tari e IMU. Ogni imposta segue regole diverse sulla prima e sulla seconda casa, nonché sugli immobili concessi in locazione e per evitare confusione, facciamo il punto. Prima di entrare nei dettagli, è opportuno fare un chiarimento. Nel linguaggio comune molto spesso i termini prima casa e abitazione principale sono usati come sinonimi, ma in realtà sono diversi. La “prima casa” è un concetto che riguarda prevalentemente la tassazione immobiliare. Si pensi all'agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa che richiede tra i vari requisiti (immobile non deve essere di lusso, l’acquirente deve essere una persona fisica, al momento dell’acquisto non si deve possedere altro immobile abitativo nello stesso Comune), anche quello di avere la residenza (oppure lavorare) nel Comune ove si acquista.

Quando nell'immobile si ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, si parla di abitazione principale. La legge chiarisce che l’abitazione principale è l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Da quest’anno l’IMU non si paga più sull'abitazione principale, tranne che non sia accatastata come un immobile di lusso, villa, castello e palazzo signorile, quindi nelle categorie A1, A8 e A9. Si paga invece sulle seconde case, indipendentemente dall’accatastamento. La scadenza per la prima rata dell’IMU è decorsa il 16 giugno, mentre il saldo scade il prossimo 16 dicembre per tutti.

La Tasi invece si paga sia sulla prima che sulla seconda casa, a prescindere se di lusso o meno. A differenza dell’IMU inoltre il tributo destinato a coprire i servizi indivisibili comunali deve essere pagato da chi occupa o detiene, a qualsiasi titolo, l’immobile: quindi sia dal proprietario che dall'inquilino. In merito però si lascia ampia discrezionalità ai singoli Comuni che con le proprie delibere decidono la quota di imposta a carico dell’inquilino, tra il minimo al 10% e il massimo al 30% ovvero la totale esenzione. In ogni caso l’inquilino deve pagare la Tasi solo se la locazione sia superiore a 6 mesi all'anno.

Per alcuni contribuenti l’appuntamento per pagare l’acconto è scaduto il 16 giugno, per altri, in particolare chi risiede nei Comuni che hanno adottato le delibere a settembre, la scadenza è stata il 16 ottobre. Il saldo ci sarà per tutti, anche per coloro che risiedono in quei Comuni che non hanno deliberato né a maggio, né a settembre, il 16 dicembre 2014.

Notizia del : 17-10-2014

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