Come preparare la documentazione per la vendita di una casa

Per la vendita di una casa,  è importante preparare una certa documentazione, per provare di essere gli effettivi proprietari,  che la casa è stata edificata nel rispetto di tutte le norme di legge. Chi si appresta ad acquistare un immobile infatti, vuole essere certo di non incorrere in truffe di alcun genere e soprattutto, non desidera diventare proprietario di un bene gravato da ipoteca o costruito abusivamente. La legge, a tale proposito, prescrive un lungo elenco di documenti che il venditore, deve produrre al momento in cui si trova a trattare la cessione di un immobile. Vediamo dunque come fare, per preparare la documentazione per la vendita di una casa.
Quando ci si presenta davanti al notaio, quest'ultimo soprattutto per volere del compratore, vorrà prendere visione della documentazione ancor prima di concludere il compromesso d'acquisto, per cui occorre provare in base a quale titolo si è proprietari della casa. Per questo motivo è fondamentale essere in possesso dell'atto di acquisto, ma se la proprietà deriva da una successione o da una donazione, bisogna comunque presentare gli atti notarili che le provano e, qualora si tratti di multiproprietari, bisogna ricordare che tutti gli intestatari devono darne l'assenso alla vendita.
Se la casa era stata acquistata con l'accensione di un mutuo non ancora estinto, si deve esibire la ricevuta rilasciata dalla banca che aveva erogato il finanziamento. Se la costruzione dell'immobile è posteriore al 1°settembre 1967 va prodotto il certificato di liceità urbanistica che attesta che l'edificazione è avvenuta, previa la richiesta di autorizzazione al Comune dove è sito l'immobile. Qualora non siano stati richiesti i dovuti permessi o siano stati eseguiti dei lavori senza le preventive licenze o autorizzazioni, occorre presentare la concessione in sanatoria (rilasciata sempre dal Comune) con la quale si sono regolarizzati gli interventi abusivi.
I fabbricati che sono stati costruiti dopo l'entrata in vigore della legge n.  13 del 1989, che riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche, devono possedere anche un certificato attestante il grado di accessibilità e/o di adattabilità.  
Per le costruzioni che invece sono posteriori al 1996 è richiesto anche il cosiddetto fascicolo del fabbricato che comprova la sicurezza di tutti gli impianti, mentre per gli immobili edificati tra il 1990 e il 1996, occorre invece anche il certificato di conformità.

Notizia del : 04-03-2015

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