APE: Dal 1 ottobre 2015 entra in vigore il nuovo Decreto

Con la pubblicazione dei 3 decreti attuativi del 26 giugno 2015 sono cambiate le norme che regolano la certificazione energetica degli edifici. Dal 1 ottobre 2015 entra in vigore il nuovo Decreto (decreto attuativo previsto all’art 5 del D.Lgs. 63/2016, cd. “decreto fare”) del MSE che sostituisce il DM del 26 giugno 2009 sull’APE.

Le Linee Guida Nazionali prevedono l’introduzione di un modello unico nazionale e quindi definiscono i criteri generali, i nuovi metodi di calcolo adeguati secondo la metodologia europea, le procedure amministrative, la classificazione degli edifici secondo la destinazione d’uso e i requisiti minimi per i nuovi edifici soggetti a riqualificazione energetica o ristrutturazione.  Il Decreto Attuativo riguarda sia edifici pubblici che privati esistenti, di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione introduce la nuova nozione di “edificio a energia quasi zero” i cui requisiti – da aggiornare ogni 5 anni – prevedono che dal 1 gennaio 2021 tutti gli edifici nuovi o sottoposti ad importanti ristrutturazioni dovranno essere a energia quasi zero.

Si riassumo schematicamente le novità:

- Metodologia di calcolo omogenea su tutto il territorio a cui ogni regione dovrà adeguarsi entro 2 anni dall'entrata in vigore del decreto;
- Nuovi metodi di calcolo: l’IPE dell’edificio e la conseguente classe energetica dipenderanno da tutti i servizi presenti nell'edificio (climatizzazione invernale ed estiva, ventilazione, illuminazione);
- Aumento da 7 a 10 delle classi energetiche: A4 classe più alta, G classe più bassa l’APE deve essere redatto da un certificatore abilitato ai sensi del Regolamento 75/2013 con l’aggiunta dell’obbligo di “effettuare almeno un sopralluogo nell'edificio o nell'unità immobiliare”

Entro 90 gg dall'entrata in vigore del Decreto sarà istituito dall'Enea in Sistema Informativo Nazionale (cd. SIAPE) che raccoglierà tutti i dati relativi agli Attestati di Prestazione Energetica, che le Regioni e le Province Autonome avranno l’obbligo di utilizzare.  Rimane invece 10 anni il termine di validità dell’APE.  In merito alle sanzioni, il Decreto richiama esplicitamente l’articolo 15 del D.Lgs. 192/2005: 

- a carico del certificatore (multa da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto);
- del direttore dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune); 
- del costruttore/proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto).

Notizia del : 13-10-2015

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