Condominio: il debito del moroso non può essere diviso tra gli altri

L’assemblea di condominio non può approvare, a semplice maggioranza, di dividere il debito di un condomino moroso tra gli altri condomini che già hanno pagato le spese di condominio. Per spalmare la morosità del soggetto inadempiente è necessario, invece, il voto all'unanimità. A dirlo è una recente sentenza del Tribunale di Roma.   Secondo il giudice capitolino, è illegittima – e può essere impugnata entro 30 giorni, previo tentativo di mediazione – la delibera condominiale che approva la ripartizione del debito residuo a carico dei condomini: infatti, non sussiste, a carico di quelli non morosi, alcun obbligo e non vi è neanche, tra i condomini, alcun principio di solidarietà delle obbligazioni.   Tale principio era stato introdotto nel 2008 da una nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione. Secondo la Corte, infatti, “le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio della parziarietà”: in pratica, a ciascun singolo proprietario si possono imputare, in proporzione alla sua quota millesimale, solo le spese assunte nel cosiddetto interesse del condominio per la prestazione dei servizi comuni e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Insomma, le obbligazioni dei condomini seguono regole simili a quelle usati per le obbligazioni degli eredi.

Una diversa divisione delle spese, e quindi, l’eventuale riparto dell’ammanco al bilancio tra tutti gli altri proprietari è possibile solo se c’è l’unanimità. 


Notizia del : 26-11-2015

Altre news