TASI: cosa paga l’inquilino e cosa il proprietario

Con la Legge di Stabilità 2016 sono stati introdotti alcuni cambiamenti relativi alla quota TASI per gli immobili locati.
Nel caso in cui gli immobili locati siano adibiti ad abitazione principale, non è dovuta alcuna tassa, per effetto dell’annullamento dell’imposta per le prime case. Tuttavia se quell'abitazione, come avviene spesso nei casi di possessori di più appartamenti, non è adibita ad abitazione principale, la tassa è dovuta.
In quel caso la tassa viene suddivisa tra l’affittuario e il proprietario. La percentuale varia dal 10 al 30% in base alla percentuale stabilita dal Comune nel regolamento del 2015. Tutto il resto dell’imposta dovrà essere pagata invece dal proprietario. 
Può capitare tuttavia anche che l’immobile locato sia considerato dall'inquilino come abitazione principale. In quel caso la misura di pagamento della TASI resta immutata per il locatore, ma l’affittuario non pagherà la sua quota.
Immobili locati e TASI non pagata: di chi è la responsabilità
Qualora l’inquilino non paghi la sua quota, in ogni caso, non è responsabile perché la responsabilità di inquilino e proprietario è limitata alla quota prevista per ciascuno dal regolamento comunale.
Può inoltre capitare – come spesso avviene negli appartamenti universitari, ad esempio – che un appartamento ospiti più inquilini. In quel caso la responsabilità del pagamento della quota locatari è in solido, se cioè uno degli affittuari è inadempiente, allora può ricadere anche sugli altri la responsabilità del mancato pagamento.
Quali sono le scadenze TASI per il 2016 ?
La TASI nel 2016 dovrà essere pagata come sempre in un’unica soluzione o in due rate. Nel caso in cui si intenda pagare in una soluzione unica, allora il pagamento è previsto per il 16 giugno, data nella quale sarà possibile anche di decidere di pagare la sola prima rata. Nel caso in cui si decida per la rateizzazione il termine per il pagamento del saldo è fissato nel 16 dicembre 2016.

Notizia del : 26-04-2016

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