Piano Casa Abruzzo: proroga al 31 dicembre 2016

Con la Legge Regionale n. 5 del 19 gennaio 2016, il termine per la presentazione delle istanze slitta dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016.
La proroga è contenuta all'interno delle Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo, ossia la Legge di Stabilità Regionale 2016; per la precisione, all'art 14 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, comma 2, si riporta: Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio) le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2016".
La norma, denominata in seguito a livello nazionale Piano Casa, persegue sostanzialmente l'obiettivo di rilanciare l'economia attraverso il sostegno all'edilizia, con interventi che migliorino la qualità architettonica, energetica e abitativa, preservando e riqualificando il patrimonio edilizio esistente, senza un ulteriore consumo di territorio.
Il tutto nel rispetto della normativa in materia di beni storici, culturali e paesaggistici e della normativa sismica.
In deroga, quindi, alle previsioni dei singoli regolamenti e degli strumenti urbanistici comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di ampliamento o demolizione e successiva ricostruzione degli edifici aventi una superficie a destinazione d'uso residenziale pari o superiore al 50%, purché siano stati realizzati anteriormente alla data del 31 marzo 2009.
Tali modifiche non possono essere apportate su manufatti sprovvisti di titolo abilitativo o difformi da esso, quindi abusivi, oppure collocati su aree inedificabili, su edifici con valore storico, culturale ed architettonico, immobili vincolati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o collocati nei territori dei parchi e delle riserve nazionali o regionali.
Due sono, quindi, gli interventi previsti dalla norma regionale: ampliamento o demolizione e ricostruzione. Vediamo nello specifico quali sono i parametri da rispettare, sia nel primo che nel secondo caso.
Interventi di ampliamento nel Piano Casa Abruzzo.
In caso si scelga di procedere con un ampliamento dell'edificio, esso deve essere realizzato in coerenza architettonica e progettuale e in contiguità rispetto al fabbricato esistente; tutto ciò per garantire una corretta progettazione e il perseguimento di uno degli obiettivi della norma, ossia la riqualificazione del patrimonio esistente.
A livello dimensionale, il limite massimo imposto dalla norma e contenuto all'art.4, è del 20% della superficie esistente e non oltre i 200 mc. Per edifici di modesta entità è previsto un ampliamento di almeno 9 mq.
In caso di edifici situati in zone a rischio sismico 1 e 2, essi devono essere necessariamente dotati di certificazione antisismica; in caso contrario l'intero edificio deve essere adeguato alla normativa.
Interventi di demolizione e ricostruzione nel Piano Casa Abruzzo
Perseguendo gli obiettivi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, unitamente al miglioramento della qualità architettonica e al raggiungimento di elevati standard energetici, il piano casa Abruzzo prevede la demolizione integrale di un manufatto e la sua successiva ricostruzione, con un ampliamento massimo del 35% della superficie esistente. Il tutto a patto che vengano usati criteri di progettazione bioclimatica e che l'edificio risulti appartenere almeno alla classe energetica B.

Come per l'ampliamento, anche in questo caso deve trattarsi di un immobile con superficie a destinazione residenziale non inferiore al 50% e, inoltre, realizzato anteriormente alla data del 31 marzo 2009; in sostanza, la fine lavori, acquisita al protocollo del Comune, deve riportare una data non successiva a questa.
Per quanto riguarda l'area di sedime della nuova costruzione, che può essere anche diversa dalla precedente, le distanze dai confini e le altezze, si rimanda alle norme statali in materia e alle Norme Tecniche di Attuazione dei singoli Comuni.
Ricostruzione con il Piano Casa Abruzzo
Sempre nell'ottica della riqualificazione del patrimonio e del miglioramento energetico degli edifici, i Comuni possono individuare aree occupate da edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, e che possono essere cedute gratuitamente al patrimonio comunale, prevedendone una sistemazione a verde pubblico attrezzato, parcheggi o altra opera di urbanizzazione primaria o secondaria.
In questo caso, il proprietario che cede l'area potrà usufruire di una ulteriore primalità, pari al 30% della superficie utile dell’edificio demolito, con la condizione, però, che il nuovo edificio risulti almeno di classe energetica B.
Iter procedurale del Piano Casa Abruzzo
Gli interventi sono soggetti a oneri di urbanizzazione, corrisposti in misura doppia, e al versamento di contributi di costruzione commisurati agli incrementi realizzati e ridotti del 50%, se si tratta di prima casa; è a discrezione dei singoli Comuni una ulteriore riduzione, in caso di utilizzo di tecniche di bioedilizia o di riqualificazione di aree fortemente degradate.
Tutti i Comuni recepiscono la norma con deliberazioni di Consiglio, stabilendo modalità e limiti nell'applicabilità, in relazione allo stato di fatto del proprio territorio.
Per quanto riguarda l'iter burocratico, gli interventi sopra descritti sono disciplinati dal D.P.R. 380/2001 che prevede una Denuncia di inizio attività per l'ampliamento e il rilascio del Permesso di costruire, per demolizione e successiva ricostruzione, da richiedere allo Sportello Unico del proprio Comune.

Notizia del : 03-10-2016

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