Affitto, che rischio se do soldi in nero al padrone di casa

L’inquilino che paga il canone di affitto mensile in nero o solo parte di esso ha diritto alla restituzione dei soldi.
In tema di contratto di locazione, qualora il padrone di casa pretenda tutto o una parte dell’affitto in nero, l’inquilino ha diritto alla restituzione dei soldi così versati; la domanda può essere presentata al giudice entro 6 mesi dal rilascio dell’appartamento. La novità, introdotta con l’ultima legge di Stabilità [1], è stata di recente ribadita dalla Cassazione. Ma procediamo con ordine.
In caso di affitto non registrato, le sanzioni di carattere tributario per il pagamento di un canone in nero vanno a finire solo in capo al proprietario dell’appartamento, non all’inquilino. Quest’ultimo, dunque, non rischia nulla. L’Agenzia delle Entrate può chiedere al conduttore solo il pagamento dell’imposta di registro: difatti, benché la nuova normativa stabilisca che a dover registrare l’affitto sia (solo) il locatore (adempimento che va regolarizzato entro 30 giorni dalla firma del contratto e successivamente comunicato al conduttore e all’amministratore di condominio entro i successivi 60 giorni), il fisco può imporre tale versamento, in via subordinata, anche all’affittuario.
Invece, per quanto riguarda l’evasione fiscale vera e propria, quella conseguente al ricevimento del canone di affitto in nero, in quanto non dichiarato al fisco, le sanzioni vengono imputate solo al padrone di casa e vanno dal 240% al 480% dell’imposta evasa, oltre interessi. Egli, però, può correre ai ripari entro il primo anno, attraverso il cosiddetto ravvedimento operoso, che gli consente di limitare le sanzioni. In particolare, se il ravvedimento avviene entro 90 giorni, il locatore subisce una sanzione ridotta del 12% dell’imposta di registro dovuta. Invece, dal 91° giorno fino a un anno, la sanzione ridotta ammonta al 15%. Se si supera l’anno la sanzione è pari al 120% dell’imposta dovuta.
 La restituzione dell’affitto in nero
Il proprietario dell’appartamento – come sostenuto dalla sentenza in commento – deve restituire al conduttore la parte di affitto che era stata concordata verbalmente con lui e gli era stata da lui pagata in nero. Così, il locatore che non abbia indicato nel contratto regolarmente registrato tutto il canone, non potrà ottenere un decreto ingiuntivo dal tribunale o un’ordinanza di sfratto per le somme celate al fisco. Al contrario, è l’inquilino che può pretendere la restituzione delle somme pagate “sottobanco”. E può farlo fino a sei mesi dopo la riconsegna dell’immobile.
A salvare l’accordo non regolarizzato non può essere neanche la presenza di un documento scritto, firmato dall’inquilino. Difatti la legge stabilisce la sanzione dell’inesistenza di tutti i contratti di affitto che non siano stati registrati. Con l’inesistenza del contratto, va da sé che il canone di affitto non dichiarato non può mai essere preteso.
IN PRATICA
Affitto: in caso di inadempimento da parte del conduttore, il locatore – in presenza di un accordo per una parte del canone da pagare in nero – non può pretendere che gli venga versato anche ciò che resta fuori dal contratto ufficiale.


Notizia del : 13-10-2016

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